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Art. 1 - E’ costituita una associazione, senza fini di lucro, denominata Società Italiana di Pneumologia dello Sport, più brevemente S.I.P. SPORT, con sede presso la residenza del Presidente in carica.

Art. 2 - La S.I.P. SPORT ha lo scopo di favorire il progresso e la diffusione delle conoscenze sugli effetti dell'esercizio fisico e degli sport sull'apparato respiratorio di individui sani e sugli effetti dell'attività fisica nella riabilitazione dei broncopneumopatici, nonche' di mantenere aggiornati i criteri di idoneità pneumologica alle attività sportive agonistiche ed a quelle igienico ricreative. Per il conseguimento di tali scopi istituzionali la S.I.P. SPORT si avvale dell'opera dei propri associati, della collaborazione di Associazioni e Società Scientifiche ad indirizzo pneumologico, di Enti e Persone qualificate per la realizzazione di specifici programmi culturali e di ricerca scientifica.

Art. 3 - Costituiscono le entrate della S.I.P. SPORT le quote associative, i contributi di Enti, Società o privati interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali.
Le disponibilità patrimoniali devono essere erogate per spese inerenti tutte le finalità istituzionali di cui all’art. 2.
In nessun caso gli associati possono richiedere la divisione del fondo comune e la restituzione delle quote versate.
La quota associativa annuale comprende una parte contributiva per il funzionamento della Società. La quota associativa é stabilita dal Consiglio direttivo in relazione alla categoria di appartenenza.

Art. 4 - Possono far parte della S.I.P. SPORT i cultori della pneumologia dello sport o di discipline affini, italiani o stranieri, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, al quale, esclusivamente, compete di giudicare sull'accettazione o meno delle domande.

Art. 5 - La S.I.P. SPORT si compone di Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aderenti, Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno promosso la costituzione della Società, essi hanno diritti e doveri identici ai Soci Ordinari.
Sono Soci Ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, Specialisti in Malattie dell’Apparato Respiratorio o in Medicina dello Sport, che intendono cooperare all’attività della Società.
Sono Soci Aderenti coloro che abbiano interessi scientifici e clinici connessi con la Pneumologia nell’ambito della Medicina dello Sport, ammessi con giudizio esclusivo ed insindacabile del Consiglio Direttivo della Società.
Sono Soci Onorari coloro che per titoli accademici, professionali e per specifiche esperienze scientifiche, abbiano contribuito in maniera rimarchevole al progresso della Pneumologia dello Sport.
I Soci Fondatori, Ordinari e Aderenti sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale.
I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.
Tutti i Soci prendono parte alla vita della Società; solo i Soci Fondatori, e Ordinari deliberano nelle Assemblee con maggioranza stabilita dallo Statuto, nominano il Consiglio Direttivo, approvano il bilancio, eleggono i nuovi Soci Onorari e sono eleggibili nelle cariche. I soci Aderenti, se iscritti in numero di almeno 5 soci, eleggono un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Sono organi della S.I.P. SPORT  l’Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 7- L'Assemblea Generale é costituita da tutti i soci di cui agli art.4 e 5, in regola con la quota sociale degli anni precedenti, prima dell'inizio dell'Assemblea Generale.
L’Assemblea Generale Ordinaria della S.I.P. SPORT é convocata ogni due anni dal Presidente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, inviata almeno un mese prima  e recante l’annuncio della convocazione, il luogo e l’ora dell’Assemblea (in prima ed in seconda convocazione), nonché l’ordine del giorno dei lavori. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i soli Soci in regola con quota sociale dell’anno precedente, prima dell’inizio dell’assemblea Generale.
Le assemblee straordinarie saranno convocate dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo riterrà opportuno o quando ne sia stata presentata formale domanda scritta da almeno un terzo dei Soci Ordinari; la convocazione deve essere fatta con lettera o posta elettronica spedita non meno di venti giorni prima dalla data fissata per la riunione.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo é formato dal Presidente in carica, che ha 1a rappresentanza legale della Società, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e da cinque Consiglieri, di cui eventualmente uno in rappresentanza dei soci Aderenti, eletti fra i Soci dell'Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; ogni membro può essere rieletto nella sua carica per una sola volta consecutivamente. Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente almeno una volta all'anno. Esso é investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per statuto deferiti all'Assemblea Generale. In particolare, provvede a realizzare gli scopi istitutivi della società, a programmare il Congresso Nazionale di Pneumologia dello Sport ed altre riunioni culturali, seminari, simposi e corsi di formazione o di aggiornamento; ne sceglie i relatori o i docenti, nonché gli argomenti. Il Consiglio Direttivo effettua ogni altra iniziativa che ritenga utile per il progresso e la diffusione della Pnemologia dello Sport; può prendere contatto e stabilire rapporti con istituzioni o società scientifiche italiane o straniere; studiare programmi di ricerca da affidare ad esperti od istituzioni ad hoc; esprime con il concorso di tutti i soci, pareri ed indirizzi su questioni controverse nell'ambito della Pneumologia dello Sport, propone all'Assemblea Generale il programma di attività della Società e riferisce su quella effettuata nel biennio precedente.
Il Consiglio Direttivo promuove le relazioni scientifiche e lo scambio di idee con Società consimili di altre nazioni.
Il Presidente della Società é il rappresentante ufficiale della stessa, presso analoghe associazioni estere ed internazionali. In caso di impedimento, può farsi rappresentare per delega da un componente del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente della S.I.P. SPORT é incompatibile con presidenze di altre Società scientifiche.

Art. 9 - L'Assemblea procede in sede ordinaria ad eleggere per votazione  segreta i membri del Consiglio Direttivo con votazioni separate per carica, iniziando da quella per Presidente, indi Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere e Membri del Consiglio Direttivo. Per i Membri del Consiglio Direttivo possono essere elencati sino a tre nominativi.
Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari. I soci Aderenti, se raggiungono il numero di almeno 5 iscritti, eleggono un rappresentante nel Consiglio Direttivo.
Le candidature per il Consiglio Direttivo dovranno pervenire a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica alla Segreteria Generale almeno venti giorni prima dell'Assemblea Generale e verranno rese note ai Soci all'inizio della seduta mediante apposito cartello apposto nell'aula assembleare. Non é ammessa la presentazione di candidatura a più cariche sociali. In ogni votazione i .Soci Fondatori ed Ordinari hanno diritto a due voti, Soci Aderenti ad uno. Ciascun Socio può delegare a rappresentarlo un altro Socio, con delega su apposito modulo allegato alla lettera di convocazione dell'Assemblea Generale. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
Il Socio Ordinario può rappresentare anche Soci Aderenti; il Socio Aderente non può rappresentare Soci Ordinari.
L'Assemblea delibera sulla relazione tecnica, e finanziaria del Consiglio Direttivo, decide il programma di attività proposto per ogni biennio e delibera su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.
L’ Assemblea, per quanto riguarda i rapporti bancari, conferisce poteri di firma al Presidente ed ai suoi delegati.

Art. 10 - Il Segretario Generale della S.l.P. SPORT coordina ed organizza l'attività della Società, cura la realizzazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, tiene aggiornato l’elenco ufficiale dei Soci, secondo le qualifiche, provvedendo a presentare al Consiglio Direttivo le domande di nuovi Soci. Il Tesoriere provvede all'ordinaria amministrazione proponendo annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - I Soci della S.l.P. SPORT si impegnano a prendere parte attiva alle manifestazioni congressuali organizzate dalla Società ed in particolare al Congresso Nazionale di Pneumologia dello Sport e possono fare parte di altre Società Scientifiche.
I Soci che, per la loro condotta, a giudizio del Consiglio Direttivo, eventualmente si fossero resi indegni di appartenere alla S.I.P. SPORT ed i Soci morosi nel pagamento delle quote sociali, che non si fossero messi in regola dopo tre sollecitazioni della Segreteria, saranno proposti all’Assemblea per la decadenza.

Art. 12 - Spetta all'Assemblea Generale dei Soci apportare modifiche al presente Statuto, che devono essere comunicate ai Soci unitamente alla convocazione dell’Assemblea. Le modifiche devono essere approvate con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

Art. 13 - E’ istituita la carica di Presidente Onorario, conferita ad un Past-President particolarmente meritevole, tale carica viene attribuita dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e non é compatibile con altre cariche attive in seno alla società. Il Presidente onorario é invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto a voto.

Art. 14 - L'Associazione é costituita a tempo illimitato. L’Assemblea che ne deliberi lo scioglimento a maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto a voto procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e per la devoluzione dell’eventuale attività.

Art. 15 - In rapporto al numero dei Soci ed all'opportunità di promuovere localmente l'attività sociale possono essere costituite, previa approvazione del Consiglio Direttivo, Sezioni Regionali e/o Interregionali della S.I.P. SPORT.
Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale e/o Interregionale é formato rispettivamente da tre a cinque membri eletti triennalmente fra i soci residenti nella Regione, uno dei quali con funzioni di Presidente della Sezione.

Art. 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

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